Collegato Lavoro. Ma dovrebbero chiamarlo collegato profitti.

Arbitrato e articolo 18: ecco come si smantellano i diritti fondamentali dei lavoratori

di Federico Angius

 

La Legge chiamata “Collegato Lavoro” offre una vasta gamma di occasioni di sfruttamento “tutelato” e “garantito” per i padroni, a scapito ovviamente dei lavoratori: impossibile sarà anche solo pensare di intentare oltrechè vincere cause di lavoro, opporsi a licenziamenti ingiusti, cercare il giusto risarcimento. Nello specifico il collegato sembra la classica pistola fumante (che ancora non ha sparato solo grazie al pavido Napoletano che ancora non firma solo perché non trova il coraggio e la formula di cortesia adeguata per indorare la pillola agli operai che ne cadranno vittime) in mano al capitale soprattutto quello che utilizza sistematicamente il lavoro nero o precario.Si possono aggirare le tutele del normale (e legale) CCNL, andando a certificare presso le commissioni preposte contratti individuali che contengano clausole peggiorative con una massiccia limitazione della autorità del giudice e altrettanto larga incentivazione dell'arbitrato (sempre nelle commissioni). A questo punto occorre fermarsi un attimo per capire dove sono e come sono composte tali commissioni, che sembrano dunque essere diventate il perno di questa riforma.
Queste istituzioni dove andare a sacrificare il lavoratore (che viene accompagnato da padrini sindacali bramosi di rappresentatività) sono:

1. Enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento; dove bilaterale indica la doppia rappresentazione di padronato e sindacato connivente (giacchè solo i firmatari di contratto accetteranno e imporranno di farne parte);
2. Direzioni provinciali del Lavoro;
3. Province;
4. Università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie;
5. Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro;
6. Consigli provinciali dei consulenti del lavoro.

Solo per fare un esempio di cosa aspetti il lavoratore facciamo diamo qui conto di un episodio che chi scrive conosce essendo il responsabile dell'ufficio vertenze del proprio sindacato. Durante una conciliazione riguardante una lavoratrice che, colpita da grave lesione del polso e della mano, ed avendo subito numerosi interventi al tunnel carpiale adeguatamente certificati, non poteva più utilizzare il decespugliatore per le violente vibrazioni e dunque si rifiutava di usarlo (anzi per l'esattezza chiedeva di esserne dispensata per il periodo necessario a guarire) era stata minacciata di licenziamento dalla ditta, che le infliggeva 5 giorni di sospensione. Stavamo nella stanzetta riunioni della locale commissione della DPL. Bisogna premettere che la lavoratrice rifiutava il solo decespugliatore perché espressamente sconsigliato dai medici che l'avevano in cura mentre continuava ad utilizzare picconi, rastrelli ed ogni altro strumento le venisse ordinato di usare. La assurda scena che ci si presentava era questa: dei tre commissari, la presidente cominciava, prima ancora di avere sentito le parti, una allucinante reprimenda fiume dell'operaia e un polpettone oratorio sulla parità uomo/donna accusandoci di essere un sindacato impreparato e pasticcione, che l'avrebbe rovinata; il rappresentante dei lavoratori (confederale) ci consigliava addirittura di accettare una riduzione della sospensione da cinque a due giorni; il rappresentante confindustriale invece si limitava a riderci (davvero) in faccia. La conciliazione fallì tra le grida e gli spintoni, mentre la storia finisce quando poco prima di arrivare davanti al giudice abbiamo ricevuto la proposta di lasciare perdere tutto da parte della ditta, cosciente che qualsiasi togato mediamente intelligente avrebbe salvato la lavoratrice. Con questa riforma avrebbe deciso quella commissione, mentre il giudice non rappresenterebbe più alcun ostacolo disincentivante per padroni che insistono con richieste assurde e vessatorie. Con questa riforma quella commissione sarebbe il luogo dove presentarsi con il lavoratore per fargli firmare un contratto peggiorativo. Con questa riforma arriva la ghiotta opportunità di assumere lavoratori sotto ricatto del contratto individuale “certificato”, dove viene a certificarsi il cosciente volere del lavoratore di rinunciare a norme di legge e al contratto collettivo, e dove rinuncia altresì in maniera preventiva, nel caso si arrivi a controversia o nel caso di licenziamento, a chiedere l'intervento di un giudice. In questo modo, al giudice si sostituisce un collegio arbitrale che decide (sic) senza tenere conto di leggi o contratti collettivi. L'impatto del collegio arbitrale in quei settori del contratto precario atipico, determinato o co.co.pro. sarà devastante. E per chiarire meglio la situazione di assoluta libertà padronale che si va creando citiamo qui alcune righe della circolare dell'11 marzo 2010 della Direzione Provinciale di Modena , dove si riporta espressamente l'invito, rivolto agli ispettori del lavoro, per il dopo-riforma, di volgere lo sguardo altrove distogliendolo dai contratti certificati: <<Del resto l'obiettivo dell'Esecutivo, espresso chiaramente sin dalla “direttiva Sacconi del 18/09/2008, è quello di favorire, in un'ottica deflazionistica e di chiarezza dei rapporti la certificazione sotto ogni aspetto: da ciò l'invito agli organi di vigilanza a prestare, in primis, la loro attenzione su quelle prestazioni che non siano state oggetto di certificazione>>.

I giudici vengono resi innocui.
Nella migliore tradizione berlusconiana di limitazione del potere della giustizia, il giudice non potrà più indagare il merito delle scelte padronali legate a criteri di organizzazione e produttività, posti a ragione di una certificazione né, tanto meno, potrà contestarne la sostanza; potrà solo valutare l'atteggiamento formale (se cioè sono stati rispettati tempi e modalità previste dalla medesima certificazione) che porta ad un provvedimento contro il lavoratore o contro cui il lavoratore faccia ricorso Infatti il giudice, nel caso di licenziamenti, deve intendere per valutare la “giusta causa”, la particolare condizione dell'azienda, il mercato del lavoro, addirittura il comportamento tenuto dal lavoratore negli anni. Con i contratti “certificati” si aggiungono letteralmente motivi validi e giusti di licenziamento non previsti dal CCNL. Se poi il licenziamento anche sotto gli aspetti formali e limitati che il legislatore-servo dei padroni indica, è da ritenersi ingiusto ecco che spunta la corsa ad ostacoli e a tempo per il lavoratore che lo voglia impugnare. Per questi viene introdotta, una prescrizione di 60 giorni dal momento del licenziamento a cui deve seguire, pena annullamento dell'opposizione del lavoratore, il ricorso entro i 180 giorni. Questa chicca ha effetto retroattivo. Peraltro nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato, è prevista una massiccia riduzione dell'eventuale risarcimento che viene abbattuto fino alla metà se nel CCNL sono previste non meglio identificate procedure di stabilizzazione. Chiaramente il tutto condito da abbondante effetto retroattivo. I risarcimenti ridotti anche per contratti di collaborazione irregolari: se il datore di lavoro entro il 30.09.2008, ha offerto un'assunzione di qualsivoglia natura al “collaborazione”, deve versare un misero forfait da 2,5 a 6 mensilità. Vengono ristretti e limitati ancora più fortemente tutti quei diritti relativi ai congedi e ai permessi di lavoro (compresi quelli concessi per assistenza a portatori handicap). Nuove regole in materia di mobilità esuberi e part time dei dipendenti pubblici: si tratta del processo di applicazione almeno parziale al pubblico dei risultati peggiorativi del privato si introduce l'assolvimento dell' obbligo scolastico tramite il lavoro, già a 15 anni, con contratti di apprendistato. Giro di vite sulla malattia laddove è fatto obbligo al lavoratore di trasmissione telematica del certificato di malattia che deve essere rilasciato solamente dal medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (in caso contrario è previsto il licenziamento). Ma una delle regalie maggiori al padronato sta nell'ampliamento del novero dei soggetti che possono fare l'intermediazione di mano d'opera: associazioni, enti bilaterali (sindacato/padronato) etc etc. nell'estensione dei mini co.co.co. per i servizi di “badantato” per 240 ore all'anno solare. Chi paga? E rimanendo in tema di riduzioni, vengono abbattute anche gran parte delle sanzioni dovute in caso di mancato versamento contributivo o diverso orario applicato. “Pacchetto Treu”, Legge 30, Collegato Lavoro: è necessario denunciare la continuità di questi provvedimenti e coordinare al più presto tavoli di informazione sindacale e politica di fronte alle fabbriche alle scuole alle università ai call center nei centri commerciali. È in arrivo un'ondata di privilegi ai padroni che significano lacrime e sangue per noi lavoratori. Quale risposta dare a questo ennesimo furto? La stessa che abbiamo dato per il pacchetto Treu o per la legge 30.

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